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mercoledì 30 maggio 2012

Intercettazioni nel diritto italiano


L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca di prove tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 c.p.p. e seguenti del codice di procedura penale. Gli organi competenti sono il PM e la polizia giudiziaria. Tra le motivazioni che possono portare ad una intercettazione vi sono i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità dell'intercettazione per il proseguimento delle indagini, per i delitti delineati dall'art. 266 e alle condizioni dell'art. 103 comma 5°. Tra i requisiti vi è il decreto motivato del PM dopo l'autorizzazione del GIP.
« 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter (pornografia minorile), terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (violazione di domicilio), l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. »
(art.266 c.p.p. )

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